Notizie CPC

27/06/2017

Nuova convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera, 2016–2018 (CNM)

In data 2 maggio 2017 il Consiglio federale ha decretato di obbligatorietà generale la Convenzione addizionale al CNM 2016-2018 a partire dal 1° giugno 2017. Questa decisione fa sì che tutte le modifiche discusse dalle parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) sono divenute obbligatorie per tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia, genio civile e pavimentazioni stradali (quest'ultimo settore è interessato alla Convenzione unicamente per quello che concerne l'assicurazione malattia, art. 64 CNM).

1. Promozione degli operai edili da "C" a "B" (nuovo art. 42 cpv. 1 CNM)

Il nuovo art. 42 cpv. 1 CNM prevede che un operaio edile classe C, dopo 3 anni di impiego presso la medesima impresa di costruzioni, venga promosso alla categoria B (nei 36 mesi di attività sono compre-si anche gli impieghi svolti tramite agenzie di collocamento). In caso di nuova assunzione, la promozione alla classe B può essere attribuita al lavoratore con tre anni di esperienza professionale, al più tardi dopo un anno di attività nella nuova impresa edile. pag. 2 a 4

Il datore di lavoro ha la facoltà di non riconoscere la promozione dalla classe C alla B in virtù dell’art. 44 cpv. 1 CNM se le qualifiche del lavoratore non risultano sufficienti. Per evitare procedimenti di mancata promozione durante i controlli aziendali, la decisione dell’impresa di non promuovere il lavoratore deve essere comunicata alla Commissione paritetica. Quest’ultima non è abilitata a entrare nel merito delle qualifiche elaborate dalla ditta.

Restano riservate le eccezioni in conformità dell’art. 45 cpv. 1 lett. d. CNM: regolamentazioni salariali in casi particolari.

2. Adeguamento della soluzione per le indennità giornaliere di malattia ai requisiti di legge e al mercato assicurativo, nuovo art. 64 CNM

Le modifiche dell’art. 64 CNM risultano ora più conformi alle soluzioni assicurative generalmente offerte sul mercato, lasciando così alle imprese più libertà di scelta. L’articolo prevede, infatti, la possibilità di adottare una soluzione conforme alla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) anziché alla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Tale possibilità prevede una durata della prestazione pari a massimo 730 giorni dall’inizio della malattia.

La deduzione dei premi basata su premi ipotetici in caso di un pagamento differito delle prestazioni di al massimo 30 giorni (art. 64 cpv. 3 lett. b CNM) è decaduta. Ora dai premi effettivi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera è possibile dedurre il 50% della parte spettante ai lavoratori; in altre parole, il datore di lavoro e lavoratore supportano il premio assicurativo ciascuno nella ragione della metà. Tale suddivisione del premio effettivo vige per tutte le imprese assoggettate al CNM dall’entrata in vigore del decreto del Consiglio federale, ossia dal 1° giugno 2017.

Il nuovo art. 64 cpv. 9 lett. a CNM stabilisce anche chiaramente la fine della copertura assicurativa con la fine del rapporto di lavoro e il passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale (art. 64 cpv. 10 CNM).

La versione integrale della circolare datata 27 giugno 2017 e  i documenti "Convenzione addizionale al CNM 2016-2018" e "Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile" sono presenti al seguente link: http://www.cpcedilizia.ch/commissione/edilizia/notizia/615


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