Commissioni Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile del Cantone Ticino

Disposizioni Legali    27/06/2017

Nuova convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera, 2016–2018 (CNM)

In data 2 maggio 2017 il Consiglio federale ha decretato di obbligatorietà generale la Convenzione addizionale al CNM 2016-2018 a partire dal 1° giugno 2017. Questa decisione fa sì che tutte le modifiche discusse dalle parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) sono divenute obbligatorie per tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia e del genio civile.

1. Promozione degli operai edili da "C" a "B" (nuovo art. 42 cpv. 1 CNM)

Lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche, conformemente all’art. 44 cpv. 1, vengono promossi dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B. Di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, percentuale lavorativa 100 %) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività (12 mesi, percentuale lavorativa 100 %) nell’impresa in questione. L’impresa può in ogni caso rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente, conformemente all’art. 44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica competente. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. Restano riservate le eccezioni in confor-mità all’art. 45 cpv. 1 lett. d.

2. Adeguamento della soluzione per le indennità giornaliere di malattia ai requisiti di legge e al mercato assicurativo, nuovo art. 64 CNM

Le modifiche dell’art. 64 CNM risultano ora più conformi alle soluzioni assicurative generalmente offerte sul mercato, lasciando così alle imprese più libertà di scelta. L’articolo prevede, infatti, la possibilità di adottare una soluzione conforme alla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) anziché alla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Tale possibilità prevede una durata della prestazione pari a massimo 730 giorni dall’inizio della malattia.

La deduzione dei premi basata su premi ipotetici in caso di un pagamento differito delle prestazioni di al massimo 30 giorni (art. 64 cpv. 3 lett. b CNM) è decaduta. Ora dai premi effettivi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera è possibile dedurre il 50% della parte spettante ai lavoratori; in altre parole, il datore di lavoro e lavoratore supportano il premio assicurativo ciascuno nella ragione della metà. Tale suddivisione del premio effettivo vige per tutte le imprese assoggettate al CNM dall’entrata in vigore del decreto del Consiglio federale, ossia dal 1° giugno 2017.

Il nuovo art. 64 cpv. 9 lett. a CNM stabilisce anche chiaramente la fine della copertura assicurativa con la fine del rapporto di lavoro e il passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale (art. 64 cpv. 10 CNM).

In allegato la versione integrale della Convenzione addizionale al CNM 2016-2018 e il Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile.


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