Notizie CPC

27/04/2017

Introduzione di nuovi articoli nel Contratto Collettivo di Lavoro cantonale dei falegnami (CCL-TI)

Dal 1° maggio 2017 i seguenti articoli saranno parte integrante del CCL-TI dei falegnami:

Art. 5 Sentenze
5.1.1 In caso di gravi e manifeste inadempienze la Commissione Paritetica Cantonale (CPC) può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.

Art. 14bis Lavoro in subappalto e responsabilità solidale
1. Se un imprenditore e/o promotore appaltatore affida l’esecuzione di parte dei lavori o di tutti i lavori di un’opera che rientrano nel campo di applicazione del CCL a uno o più subappaltatori, è tenuto a stipulare con ognuno di essi un contratto scritto di subappalto debitamente sottoscritto dal subappaltatore.

2. In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto fra le parti e conforme a quanto indicato all’art. 14 bis cpv. 1, l’appaltatore può essere ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del presente CCL nel subappalto in questione e, oltre ad essere sanzionato per la violazione dell’art. 14 bis cpv. 1 CCL, venir condannato al pagamento delle sanzioni che sono state inflitte o che sarebbero dovute essere inflitte al subappaltatore. In tal caso l’appaltatore deve essere coinvolto nelle procedure previste dal CCL a carico del subappaltatore con i medesimi diritti di quest’ultimo.

3. La CPC può in ogni momento chiedere all’appaltatore o al subappaltatore di produrre una copia del con-tratto di subappalto per verificarne l’esistenza e la conformità con l’art. 14 bis cpv. 1 CCL.

4. Si chiamano i contenuti dell’art. 5 della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro della LDist (responsabilità solidale). 2

Art. 14ter Lavoro su chiamata e tempo parziale
1. Il lavoro su chiamata è proibito.

2. I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno nell’ordine:

    a) grado di occupazione (percentuale) 
    b) giorni della settimana d’impiego
    c) fascia oraria di impiego prevista (dalle – alle)

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Il datore di lavoro dovrà produrre trimestral-mente alla Commissione Paritetica copia delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni relative al pagamento del salario.

3. I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno venir autorizzati dalla CPC.

Art. 14quater Personale interinale e assunzioni d’impiego
1. La messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie di collocamento come pure le assunzioni di lavoratori attraverso le notifiche d’impiego (notifiche online di assunzioni d’impiego presso datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni lavorativi o 3 mesi per anno civile) è disciplinata in funzione del numero del personale presente sul cantiere o in fabbrica, secondo i seguenti criteri:

   a) da 1 a 5 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l’assunzione di 1 lavoratore 
   b) da 6 a 10 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l’assunzione di 2 lavoratori 
   c) oltre i 10 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l’assunzione massima del 20%

2. Queste condizioni vengono derogate in caso di lavori che sottostanno alla Legge sulle Commesse Pubbliche (LCPubb).

Le disposizioni citate sono da considerarsi valide dal 1° maggio 2017 per tutte le ditte firmatarie del Contratto cantonale.


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