Notizie CPC

28/11/2017

Nuovo Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto 2017 - 2019

Dal 1° dicembre 2017 il Contratto Collettivo di Lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto ha carattere di obbligatorietà generale a livello cantonale fino al 30 giugno 2020.

Di seguito i principali articoli del CCL 2017 - 2019:

Lavoro in subappalto – art. 17 CCL
I contratti di subappalto devono essere stipulati per iscritto. Il subappaltatore deve garantire il rispetto dei salari minimi di cui all’appendice 2 CCL. In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto, l’appaltatore potrà essere ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del CCL.

Lavoro su chiamata e a tempo parziale – art. 20 CCL
Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.

I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.

Indennità di trasferta e tempo di viaggio – art. 23 CCL
I trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e come tale retribuiti. Il tempo di viaggio va indicato separatamente nelle giornaliere di lavoro. Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, fa uso della propria autovettura per raggiun-gere il luogo di lavoro (cantiere), ha diritto a un’indennità di almeno Fr. 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di tra-sporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Pagamento del salario – art. 36 CCL
Il salario è da corrispondere, in moneta legale locale (Franco Svizzero), entro il 5 del mese seguente, tra-mite bonifico bancario o conto corrente postale. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti. 


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