Le parti contraenti del contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL), dopo quasi un anno e mezzo di vuoto contrattuale, hanno deciso di sottoscriverne un nuovo CCL per il settore delle falegnamerie, fabbriche di mobili e serramenti.
È volontà dei rappresentanti dell’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino e dei sindacati OCST e Unia di continuare a promuovere e a proteggere gli interessi professionali nonché salvaguardare le imprese che operano nel rispetto delle regole dell’arte e dell’etica facendone il proprio punto di forza.
Di seguito le principali modifiche apportate al “nuovo” CCL valido dal 1° maggio 2022:
Art. 5 Salario in caso di malattia: introduzione di un giorno di carenza a carico dei lavoratori assunti dall’azienda da meno di 4 anni. In questo specifico caso al lavoratore, assente per malattia, non verrà indennizzata la prima giornata di assenza, dopodiché le eventuali altre giornate di malattia dovranno essere indennizzate al 90% dell’ultimo salario corrisposto.
Art. 7 Vacanze collettive: il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze.
Art. 10 Scopo dei contributi paritetici: vedi circolare “Riscossione contributi paritetici secondo l’art. 10 e seguenti CCL in vigore dal 1° maggio 2022”
Art. 1 appendice 2 del CCL: introduzione nuovi salari minimi ed esclusione dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Vedi circolare "Nuovo contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL) – entrata in vigore: 1° maggio 2022"