Commissioni Commissione paritetica cantonale delle vetrerie

Disposizioni Legali    22/03/2018

Aggiunta nuovi articoli al Contratto Collettivo di Lavoro cantonale del settore delle vetrerie del Cantone Ticino 2013 – 2015 (CCL) e aumenti dei minimi salariali

Di seguito le nuove disposizioni introdotte nel Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) e valide dal 1° gennaio 2018 per tutte le ditte firmatarie del CCL:

Art. 6 Commissione Paritetica Cantonale
[…]
6.7.5 In caso di gravi e manifeste inadempienze la CPC può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.

Art. 14 Salari a partire dal 1° gennaio 2018. Salari minimi indicati nella circolare allegata.

Art. 14bis Personale interinale e assunzioni d’impiego
1 La messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie di collocamento come pure l’assunzione di lavoratori attraverso le assunzioni d’impiego è disciplinata in funzione del numero del personale pre-sente sul cantiere secondo i seguenti parametri:
a) da 1 a 5 lavoratori, è ammesso il prestito o l’assunzione d’impiego di 2 lavoratori
b) da 6 a 10 lavoratori, è ammesso il prestito o l’assunzione d’impiego di 3 lavoratori
c) oltre 10 lavoratori, è ammesso il prestito o l’assunzione d’impiego del 30% dei lavoratori.

2 Ulteriori deroghe motivate potranno essere richieste alla CPC con un anticipo di 48 ore.

3 Queste condizioni vengono derogate in caso di lavori che sottostanno alla LCPubb.

Art. 15bis Lavoro in subappalto e responsabilità solidale
1 Se un imprenditore e/o promotore appaltatore affida l’esecuzione di parte dei lavori o di tutti i lavori di un’opera che rientrano nel campo di applicazione del CCL a uno o più subappaltatori, è tenuto a stipulare con ognuno di essi un contratto scritto di subappalto debitamente sottoscritta dal subappaltatore.

2 In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto fra le parti e conforme a quanto indicato all’art. 15bis cpv. 1, l’appaltatore è ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del presente CCL nel subappalto in questione e, oltre ad essere sanzionato per la violazione dell’art. 15bis cpv. 1 CCL, venir condannato al pagamento delle sanzioni che sono state inflitte o avrebbero dovuto essere inflitte al subappaltatore. In tal caso l’appaltatore deve essere coinvolto nelle procedure previste dal CCL a carico del subappaltatore con i medesimi diritti di quest’ultimo.

3 La CPC può in ogni momento chiedere all’appaltatore o al subappaltatore di produrre una copia del con-tratto di subappalto per verificarne l’esistenza e la conformità con l’art. 15bis cpv. 1 CCL.

4 Si richiamano i contenuti dell’art. 5 della LDist (Legge federale sui lavoratori distaccati - Responsabilità Solidale).

Art. 16 Durata del lavoro / orario flessibile / tempo di viaggio
16.5 In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 20.3 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità (cantonali o federali) e della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l’apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segreta-riato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l’attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.

Art. 16bis Condizioni contrattuali specifiche
1 Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

2 Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’or-dine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego previ-sta. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registra-zione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 15 CCL relative al pagamento del salario.

3 I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.

Art. 32 Durata del contratto collettivo di lavoro del cantone Ticino
1 Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2020.


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