Il lavoratore ha diritto al versamento di un’indennità giornaliera per malattia pari all’80% dal primo giorno d’inabilità lavorativa, dal secondo giorno l’indennità deve corrispondere al 90%.
In caso di infortunio, invece, l’indennità giornaliera è pari all’80% dal primo giorno d’inabilità lavorativa (art. 26 CCL)