Commissioni Commissione paritetica cantonale per i lavori in gesso e d’intonacatura

Comunicazioni    15/02/2008

Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia

Ai sensi del contratto, le condizioni di assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia devono rispettare le disposizioni della LAMal e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio all’assicurazione individuale, quando cessa il rapporto di lavoro.

Nel caso di mancata osservanza della chiara disposizione contrattuale, il datore di lavoro sarà di conseguenza ritenuto responsabile e dovrà integrare le prestazioni corrisposte dall’assicurazione.

In particolare, le disposizioni più importanti previste dalla LAMal sono le seguenti:

1) diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia durante almeno 720 giorni, nell’arco di 900 giorni consecutivi;

2) nell’ipotesi di incapacità lavorativa parziale al 50%, il lavoratore ha diritto ugualmente a 720 indennità ridotte in proporzione, mantenendo la copertura assicurativa per la parte corrispondente alla sua capacità lavorativa residua (l’altro 50%);

3) allorché viene riconosciuta una rendita AI, la Cassa di compensazione versa una parte degli arretrati di rendita alla compagnia assicurativa, onde evitare il sovraindennizzo. Infatti il lavoratore non può percepire più del 100% dello stipendio presumibilmente perso, sommando le varie prestazioni assicurative. Tuttavia gli importi ricevuti dall’AI non devono essere definitivamente incamerati dall’Istituto d’assicurazione, ma riversati al lavoratore, sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durate delle prestazioni al di là dei 720 giorni;

4) in caso di contenzioso, l’assicurato anche frontaliere può rivolgersi in lingua italiana a un Giudice del Cantone Ticino, che deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata;

5) il lavoratore frontaliere ha diritto, come il lavoratore residente in Svizzera, al passaggio all’assicurazione individuale.


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